(1) Presso l’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura è istituito il registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
(2) I consorzi comunicano all’ufficio di cui al comma 1 tutte le variazioni relative alla composizione degli organi consortili, entro 30 giorni dall’emanazione del relativo provvedimento.
(3) La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 200,00 euro.