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In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 2 (Opere di bonifica)   delibera sentenza

(1)  Rientrano nelle opere di bonifica:

  1. le fosse e i canali di bonifica e le loro pertinenze;
  2. gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;
  3. le strade di bonifica, le strade rurali ad uso pubblico e le strade interpoderali ricadenti nei comprensori di bonifica;
  4. i cantieri e le strutture amministrative consortili;
  5. le opere e gli impianti consortili per l’utilizzazione delle acque ai fini agricoli, irrigui, potabili e di bonifica;
  6. gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica per usi agricoli;
  7. le opere di sistemazione idraulico-agraria, se tali opere sono volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
  8. le opere di bonificazione dei terreni deficienti di scolo;
  9. le opere stradali, edilizie o d’altra natura che sono di interesse comune del comprensorio o di una parte rilevante di esso;
  10. la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

(2)  Ai fini della presente legge si intendono per:

  1. fosse di bonifica: i collettori principali e secondari di bonifica;
  2. canali di bonifica: i corsi d’acqua artificiali ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, indipendentemente dalla loro inclusione nell’elenco delle acque demaniali, ad esclusione dei fiumi e dei tratti di corso d’acqua che per le loro caratteristiche geomorfologiche e idrauliche possono essere classificati come torrenti montani;
  3. canali irrigui: i corsi d’acqua artificiali aventi funzione principale o esclusiva di trasporto dell’acqua irrigua.

(3)  Sono opere di bonifica di interesse provinciale:

  1. le fosse e i canali di bonifica iscritti nell’elenco delle acque demaniali, i canali di bonifica ed irrigui di proprietà degli enti pubblici territoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario o anche di privati, se hanno particolare rilevanza per il comprensorio, e loro pertinenze;
  2. le opere di captazione, accumulo e trasporto dell’acqua irrigua e potabile di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dei territori rurali;
  3. gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;
  4. la ricomposizione fondiaria;
  5. tutte le altre opere di cui al comma 1, se sono di interesse comune per un intero comprensorio o parte rilevante di esso.

(4)  Sono opere di bonifica di competenza privata tutte le opere minori necessarie ai fini della realizzazione della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione provinciale e consorziale.

(5)  I privati possono affidare l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di cui al comma 4 nonché le opere di miglioramento fondiario ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario.

(6)  In caso di inadempienza da parte dei privati dell’obbligo dell’esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 4, l’esecuzione delle opere è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che fissa anche il termine di completamento dei lavori.

(7)  Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 4 sono a carico dei proprietari dei fondi su cui insistono le opere, in rapporto ai benefici conseguiti. Per l’esecuzione di tali opere la Giunta provinciale può concedere contributi.

massimeDelibera 6 settembre 2010, n. 1389 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore dell'irrigazione e a favore dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. Revoca della propria deliberazione n. 2483 del 12 ottobre 2009 (modificata con delibera n. 1346 del 10.09.2012)
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