(1) Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, l'effettiva o potenziale contaminazione di un sito ovvero determina un pericolo concreto e attuale di contaminazione, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
- deve essere data, entro 48 ore, comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune territorialmente competente della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
- deve essere data, entro 48 ore successive alla notifica di cui alla lettera a), comunicazione alle medesime autorità destinatarie della comunicazione di cui alla lettera a) degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale;
- deve essere presentato, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, il progetto di bonifica delle aree inquinate ai sensi dell'articolo 40.
(2) Gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune; quest'ultimo diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi dell'articolo 40.
(3) Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, previa approvazione ai sensi dell'articolo 40, nei seguenti casi, nei quali le relative spese sono a carico del responsabile o del proprietario ritenuto corresponsabile:
- il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito ritenuto corresponsabile non provveda;
- il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, nè provveda il proprietario del sito ritenuto corresponsabile o altro soggetto interessato;
- il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.
(3/bis) Se il comune non provvede ai sensi del comma 3 la Provincia può intervenire sostituendosi al comune stesso. In tal caso le spese sostenute sono a carico del comune, salva la presenza di un interesse generale. 18)
(4) Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica da rilasciare secondo le disposizioni vigenti.
(5) Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.
(6) Nel caso in cui il mutamento di destinazione urbanistica di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, fissati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera a), l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto, da approvare secondo le modalità di cui al presente articolo.