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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 8 (Varianti)

(1)  Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5). 16)

(2)  Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano la modifica dello scopo di utilizzo,  l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.17) 

(3)  La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente. 18)

(4)  Sono autorizzate dal competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  le seguenti varianti relative a:

  1. costruzione, risanamento o migliorie di impianti di captazione di acque superficiali;
  2. costruzione o risanamento di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico, fatta eccezione per la rete distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L’autorizzazione è rilasciata, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 3, comma 6. L’autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della commissione edilizia.18) 19)

(5)  Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  rilascia un parere vincolante per la costruzione o l’ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi. 20) 

(6)  Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  unicamente le varianti relative a:

  1. 21)
  2. estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della superficie interessata dall’innevamento programmato, senza aumento dell’acqua derivata, qualora siano adottate misure finalizzate al risparmio dell’acqua o al più razionale utilizzo dell’acqua o che comportino modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innevamento programmato.22)
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
16)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
17)
L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi dall'art. 2, comma 5, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, ed infine così modificato dall'art. 13, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
18)
I commi 3 e 4 dell'art. 8, sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 6, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
19)
La lettera b) dell'art. 8, comma 4, è stata così modificata dall'art. 36, comma 4, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
20)
L'art. 8, comma 5, è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, poi modificato dall'art. 10, comma 7, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, ed infine così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
21)
La lettera a), dell'art. 8, comma 6, è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera c), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
22)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 8, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.