(1) A garanzia dell'osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5) può subordinare il rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, il cui ammontare è fissato in base alle dimensioni delle opere.
(2) Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5) provvede allo svincolo della cauzione, previo accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.