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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 4 (Concessione)      delibera sentenza

(1)  In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel decreto di concessione.

(2)  Nel decreto di concessione è inoltre prevista l'eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5).

(3)  Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4)  È facoltà dell'amministrazione concedente modificare o aggiungere prescrizioni tecniche senza obbligo di indennizzo, qualora esigenze di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di pubblico interesse lo richiedano.

(5)  Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo. 14)

massimeDelibera 11 marzo 2013, n. 384 - Applicazione dei criteri per l'aumento graduale del Deflusso Minimo Vitale già definiti con la delibera della Giunta Provinciale del 30 maggio 2011 nr. 893 e successive modifiche
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395 - Acque pubbliche - controversie relative a provvedimenti incidenti direttamente su opere idrauliche - giurisdizione del Tribunale Superiore acque pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
14)
L'art. 4, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.