(1) In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel decreto di concessione.
(2) Nel decreto di concessione è inoltre prevista l'eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5).
(3) Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(4) È facoltà dell'amministrazione concedente modificare o aggiungere prescrizioni tecniche senza obbligo di indennizzo, qualora esigenze di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di pubblico interesse lo richiedano.
(5) Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo. 14)