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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 40 (Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi)     delibera sentenza

(1)  La commissione locale per i masi chiusi è composta:

  1. da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale;
  2. da due membri proposti dal consiglio direttivo dell'associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello comunale o di frazione.

Una dei tre componenti della commissione deve essere una donna.

(2)  Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla Giunta provinciale, rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermate. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Nel caso in cui in seno alla commissione locale per i masi chiusi dovesse venir meno il numero legale, entro il termine di 60 giorni la Giunta provinciale può nominare una nuova commissione locale per i masi chiusi. Le proposte di cui al comma 1 per la nomina dei membri della commissione locale per i masi chiusi devono venir presentate entro 30 giorni dalla richiesta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura. Se le proposte non dovessero essere presentate entro tale termine, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario o una commissaria straordinaria che assume le funzioni della commissione locale per i masi chiusi. La commissione locale per i masi chiusi così nominata, rispettivamente il commissario straordinario o la commissaria straordinaria rimangono in carica fino alla scadenza dell'incarico della commissione locale per i masi chiusi sostituita.

(3) Al/Alla presidente della commissione e al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria può essere concesso un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio compiuto al di fuori delle riunioni e inoltre il rimborso delle spese sostenute per adempiere alle loro funzioni istituzionali. La misura di tale assegno nonché la tipologia e l’ammontare delle spese rimborsabili sono stabiliti con delibera dalla Giunta provinciale. 27)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 334 del 05.07.2004 - Maso chiuso - delibera commissione locale - esecutività dopo 30 giorni - reclamo alla Commissione provinciale - interruzione del termine
27)
L'art. 40, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.