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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 38 (Maso chiuso - bene personale - impresa familiare)

(1)  I beni immobili, soggetti con le loro pertinenze alle norme della presente legge, sono considerati beni personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 179 del codice civile.

(2)  Nel caso in cui vengano distaccate parti di un maso chiuso o venga svincolato il maso stesso, i beni acquistati posteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, sono da intestare anche a favore del coniuge ai sensi dell'articolo 84 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, qualora ne sussistano i presupposti e l'acquisto sia avvenuto durante il matrimonio.

(3)  Qualora il maso chiuso sia gestito come impresa familiare, si applicano le norme contenute nel codice civile, fermi restando i principi contenuti nella regolamentazione dei masi chiusi.