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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 37 (Mancanza di pareri o autorizzazioni, inalienabilità e imprescrittibilità del diritto di assunzione)   delibera sentenza

(1)  La mancanza di un parere o di un'autorizzazione della commissione per i masi chiusi, in quanto previsti dalla presente legge, è rilevata d'ufficio.

(2)  Atti giuridici espletati senza detto parere o autorizzazione o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge sono privi di efficacia giuridica.

(3)  Atti giuridici espletati nel corso del tentativo di conciliazione intrapreso ai sensi dell'articolo 21 sono considerati validi anche quando la relativa autorizzazione della commissione per i masi chiusi è concessa successivamente, purché nel processo verbale di conciliazione venga fatto, a pena di nullità, esplicito riferimento alla necessità di detta autorizzazione.

(4)  Le disposizioni della presente legge sono disposizioni di diritto pubblico.

(5)  L'assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del maso all'erede chiamato/a all'assunzione.

(6)  Il diritto di assumere il maso chiuso è inalienabile e non si estingue per prescrizione o decadenza, salvo il caso di prescrizione ai sensi dell'articolo 480 del codice civile.

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