(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
(2) Nei confronti del personale degli enti di cui all'articolo 1 non si applicano, inoltre, tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.