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In vigore al: 08/03/2016

r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 161)
Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali

1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2001, n. 49.

Art. 1 (Oggetto)

(1) La presente legge disciplina la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate.

Art. 2 (Contenuto e limiti della responsabilità amministrativa)    delibera sentenza

(1) Danno luogo a responsabilità amministrativa:

  1. il causare danni a terzi nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio e di comportamento;
  2. il causare danni, anche non materiali, all'ente di appartenenza, all'ente assegnato o ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio e di comportamento;
  3. il causare danni alle finanze degli enti di cui alla lettera b) per fatti od omissioni di natura contabile nonché per le spese assunte dagli stessi per effetto del vincolo di solidarietà.

(2) La responsabilità amministrativa è limitata ai fatti, ai comportamenti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.

(3)2)

(4) Resta ferma l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Nel valutare il grado della responsabilità amministrativa deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'ente in relazione al comportamento degli amministratori o del personale.

(5) Rimane esclusa ogni responsabilità amministrativa per il personale che ha eseguito ordini di servizio rinnovati per iscritto a seguito di motivato rifiuto scritto di eseguirli perché ritenuti illegittimi, salvo che si tratti di attività vietate dalla legge penale. Resta ferma la responsabilità di chi ha impartito tale ordine o di chi si sia avocato l'affare.

(6) Nel caso di organi collegiali, la responsabilità si imputa soltanto ai componenti che hanno espresso voto favorevole, i quali rispondono solidalmente.

[(7) Nell’esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore ovvero la conservatrice dei libri fondiari è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare.]3)4)

(8) La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente del sistema provinciale di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e delle istituzioni educative provinciali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.3)

(9) La limitazione di cui al comma 8 si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. 3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 15.05.2008 - Domanda di risarcimento danni - annullamento atto amministrativo per vizi di forma
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004 - Motivi di ricorso - censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento - annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato - domanda di risarcimento del danno è autonoma
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001 - Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale
2)
Il comma 3 non è stato promulgato, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 340 dell' 8-24 ottobre 2001.
3)
I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2, sono stati aggiunti dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
4)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.

Art. 3 (Risarcimento del danno a terzi)  delibera sentenza

(1) Ferma restando la responsabilità civile e penale degli amministratori e del personale, gli enti di cui all'articolo 1 provvedono direttamente, anche per conto degli amministratori e del personale, al risarcimento dei danni a terzi, salva l'azione di rivalsa nei confronti degli amministratori e del personale per l'accertamento della responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 2 da parte dell'organo giurisdizionale contabile.

(2) Ai fini di cui al comma 1 gli enti sono autorizzati a concedere, anche in pendenza di procedimento penale, anticipazioni nonché a transigere le vertenze, senza alcun pregiudizio per gli interessi degli amministratori e del personale ritenuti responsabili.

(3) Gli enti provvedono altresì al pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale qualora sussista la responsabilità diretta o solidale degli enti medesimi, salva l'azione di rivalsa ai sensi del comma 1.5)

(4) Su richiesta degli enti di cui all'articolo 1 la Provincia può provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini di cui ai commi 1 e 2.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001 - Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale
5)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 4 (Limite patrimoniale della responsabilità amministrativa)  delibera sentenza

(1)6)

(2) Rimane comunque salva l'azione disciplinare per fatti od omissioni comportanti responsabilità amministrativa.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001 - Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale
6)
Il comma 1 non è stato promulgato, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 340 dell' 8-24 ottobre 2001.

Art. 5 (Obbligo di denuncia)    delibera sentenza

(1) Gli amministratori ed i dirigenti degli enti di cui all'articolo 1, da individuarsi dagli enti stessi, sono tenuti a denunciare all'organo competente della Corte dei Conti i fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa.

(2) La denuncia deve contenere tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità amministrativa e la determinazione del danno, con indicazione delle generalità complete degli amministratori o del personale ritenuti responsabili, dei fatti, dei comportamenti tenuti, delle deviazioni dalle regole normative nonché dell'ammontare del danno o comunque degli elementi necessari per determinarlo.

massimeDelibera 13 ottobre 2015, n. 1162 - Obbligo di denuncia di danno da parte della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti dipendenti – revoca della deliberazione del 18 aprile 2005, n. 1215

Art. 6 (Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese)    delibera sentenza

(1) Gli enti di cui all'articolo 1 curano, su richiesta degli amministratori e del personale, comandato, incaricato o temporaneo o comunque in servizio, compreso il personale in rapporto di volontariato, la loro rappresentanza e difesa nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, tramite gli avvocati alle dipendenze degli stessi, salvo che sussista un conflitto di interessi.

(2) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli enti di cui all'articolo 1 rimborsano, su richiesta, agli amministratori e al personale di cui al comma 1, su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali nonché le spese giudiziarie, sostenute dagli stessi per la propria difesa in giudizi penali, civili o di responsabilità amministrativa, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio non commessi con dolo o colpa grave, [anche in caso di accertata colpa lieve e compensazione delle spese per i procedimenti innanzi alla Corte dei conti, nonché in caso di coinvolgimento, in quest’ultimi procedimenti, nella fase istruttoria, ove ritenuto congruo dall’Avvocatura della Provincia.] 7)8)

(3) Gli enti di cui all'articolo 1 possono concedere anticipi sulle spese di cui al comma 2 in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che gli amministratori e il personale si impegnino a restituire gli anticipi stessi in caso di accertamento della loro responsabilità amministrativa ed autorizzino gli enti stessi a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di legge. Gli amministratori ed il personale già cessati dall'incarico o dal servizio devono presentare idonea garanzia bancaria.

(4) Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.

(5) I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(6) Nel caso di una responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 2, accertata dall'autorità competente, gli amministratori ed il personale sono tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni. Il relativo importo non può comunque superare, in caso di fatti od omissioni non commessi con dolo, l'importo di cui all'articolo 4, comma 1.

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
7)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
8)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 1, primo periodo, e comma 2, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che nella legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, aveva aggiunto il comma 7 dell'art. 2, così come l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2.

Art. 7 (Estensioni agli estranei svolgenti funzioni istituzionali)

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone estranee che esercitano presso gli enti di cui all'articolo 1 funzioni istituzionali in seno ad organi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali purché per legge, regolamento o contratto non debbano assumere in proprio il relativo rischio.

Art. 89)

9)
Omissis.

Art. 9 (Modifiche di leggi provinciali)

(1)10)

(2)11)

(3)12)

(4)13)

(5)14)

(6)9)

(7)15)

10)
Sostituisce l'art. 2, comma 1, lettera e), della L.P. 31 agosto 1974, n. 7.
11)
Sostituisce l'art. 90 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36.
12)
Sostituisce l'art. 33 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
13)
Sostituisce l'art. 23, comma 6, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
14)
Sostituisce l'art. 18, comma 2, della L.P. 13 dicembre 1991, n. 33.
9)
Omissis.
15)
Sostituisce l'art. 5 della L.P. 28 ottobre 1994, n. 9.

Art. 10 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

  1. gli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6;
  2. il comma 6 dell'articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  3. il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche;
  4. l'articolo 7 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche;
  5. l'articolo 9 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche;
  6. il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 1977, n. 16;
  7. l'articolo 7 della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37;
  8. il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 45;
  9. l'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49;
  10. l'articolo 25 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69;
  11. gli articoli 71, 72, 73 e 74 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;
  12. l'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33;
  13. i commi 4 e 5 dell'articolo 7 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2;
  14. il comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, ed il relativo comma 3 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1988, n. 37;
  15. l'articolo 11 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5;
  16. gli articoli 2, 3, 6 ed i commi 1 e 4 dell'articolo 11 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41;
  17. la legge provinciale 1 marzo 1991, n. 4;
  18. l'articolo 72 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6.

(2) Nei confronti del personale degli enti di cui all'articolo 1 non si applicano, inoltre, tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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