In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 35 (Contributi una tantum a famiglie)

(1) Alle famiglie che in seguito all'evento calamitoso abbiano subito la perdita totale o parziale di mobilia, arredamento, vestiario e suppellettili, è concesso un contributo fino a 30 milioni di lire. Tale importo è aumentato di 2 milioni di lire per ogni componente della famiglia oltre il terzo.

(2) La sovvenzione può essere concessa fino al limite massimo del 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti e risultanti dal verbale di accertamento redatto in contraddittorio con gli interessati dall'ufficio tecnico comunale o dall'Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata della Provincia nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso.

(3) Le sovvenzioni sono disposte dall'assessore provinciale all'edilizia abitativa. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto del reddito complessivo familiare.

(4) La relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'evento calamitoso.