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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 31 (Contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani)

(1) Per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati urbani di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura dal 30 al 70 per cento dei costi riconosciuti ammissibili.

(2) Il limite massimo dei costi ammissibili per la riparazione o la ricostruzione è costituito dal costo di costruzione convenzionale del fabbricato riparato o ricostruito, determinato ai sensi dell'articolo 7 e che non può comunque essere superiore al costo di costruzione convenzionale di un alloggio popolare con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati.

(3) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio, l'importo del contributo è aumentato del 25 per cento.

(4) Qualora il fabbricato danneggiato o distrutto dall'evento calamitoso risulti gravato da ipoteca per un mutuo assunto per la costruzione del fabbricato stesso, viene concesso un contributo a fondo perduto per il pagamento delle rate di mutuo scadenti durante il periodo necessario per eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione e per la durata massima di due anni.

(5) Nella concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si tiene conto del reddito complessivo familiare determinato ai sensi dell'articolo 58.

(6) Le agevolazioni vengono concesse anche qualora il richiedente invece di ricostruire il fabbricato distrutto dall'evento calamitoso intenda acquistare un alloggio popolare. Per causa dell'incidenza del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione il contributo viene aumentato del 10 per cento.

(7) Qualora parte dell'edificio danneggiato o distrutto sia stata affittata ad un piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile per l'esercizio di attività economiche, le agevolazioni per il ripristino della corrispondente parte dell'edificio sono concesse al proprietario, ferma restando la destinazione d'uso originaria.

(8) I contributi a fondo perduto per gli interventi di sicurezza geotecnica vengono concessi nella misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.40) 

40)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 15, comma 13, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.