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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 150 (Rinegoziazione o estinzione anticipata di mutui ipotecari)

(1) Per facilitare la rinegoziazione o l'estinzione anticipata di mutui ipotecari nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, i contributi in interessi della Provincia, su richiesta del mutuatario, vengono trasformati per la durata residua del mutuo originario in contributi costanti da erogarsi direttamente al beneficiario.

(2) La trasformazione dei contributi in interessi in contributi costanti viene approvata alle seguenti condizioni:

  1. qualora il contributo interessi finora erogato fosse superiore al sei per cento del mutuo agevolato, il contributo viene ridotto al sei per cento;
  2. qualora il contributo in interessi finora erogato fosse inferiore al sei per cento, il contributo continua ad essere erogato nella stessa misura.

(3) Dalla norma di cui al comma 1 sono esclusi i mutui ipotecari la cui durata residua al momento dell'entrata in vigore della presente legge sia inferiore a tre anni.

(4) Per i mutui assunti presso l'Istituto di credito fondiario della Regione Trentino-Alto Adige le domande di trasformazione dal contributo in interessi in un contributo costante devono essere presentate al menzionato istituto di credito o al suo successore e saranno trasmesse dagli stessi alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa per l'approvazione. L'approvazione delle domande viene effettuata nell'ordine cronologico della loro presentazione.

(5) Se l'abitazione per la cui costruzione, acquisto o recupero è stato concesso il contributo in interessi è proprietà di una pluralità di persone, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari. 

(6) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di estinzione anticipata di mutui per i quali il contributo in interessi viene erogato direttamente al beneficiario ai sensi dell'articolo 7/ter della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, previgente alla presente legge. In questo caso la domanda è da rivolgere direttamente alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa.

(7) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano anche ai mutui per il recupero convenzionato di abitazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, previgenti alla presente legge.

(8) Per i richiedenti che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda per l'estinzione anticipata del mutuo ai sensi dell'articolo 7/quinquies della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 10 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, e successivamente modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, rimane in vigore la disciplina previgente.