(1) Per le domande presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si richiede, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, lo svolgimento in via continuativa di almeno un anno di attività di lavoro dipendente o autonomo o, in caso di lavoro stagionale, un'attività di lavoro complessivamente non inferiore a dodici mesi negli ultimi due anni.