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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 134 (Disposizioni finanziarie)

(1) La presente legge non comporta maggiori spese per l'esercizio finanziario 1998. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con legge finanziaria annuale. Le limitazioni derivanti dall'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 10, si applicano con riferimento agli stanziamenti del bilancio 1998 per i corrispondenti interventi ai sensi delle leggi provinciali soppresse con l'articolo 151.