(1) Qualora per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 122, comma 1, venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122, comma 2/bis, contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà deve essere annotato il vincolo sociale per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62. Agli effetti del vincolo sociale, la riduzione del prezzo di cessione è equiparata alla concessione di un contributo a fondo perduto nella stessa misura.187)
(2) Il vincolo comporta che l'IPES per la durata di dieci anni dalla stipula del contratto di compravendita ha un diritto di prelazione su tale abitazione anche in caso di alienazione soltanto parziale. A tal fine il proprietario dell'alloggio che intende alienarlo deve darne notizia all'IPES mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'IPES può esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni. Sono nulli i contratti stipulati in violazione del presente comma.
(3) Al proprietario spetta un prezzo corrispondente a quello pagato all'IPES per la cessione. Tale prezzo viene rivalutato in proporzione all'aumento dell'indice del costo della vita e successivamente diminuito con l'applicazione dei coefficienti previsti dall'articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392in considerazione della maggiore vetustà dell'alloggio. Dal prezzo così determinato vengono detratte le eventuali agevolazioni erogate all'originario acquirente e non ancora restituite.