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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 122 (Abitazioni cedibili)   delibera sentenza

(1) L'IPES può essere autorizzato con delibera della Giunta provinciale a cedere in proprietà fino al 30 per cento del proprio patrimonio edilizio, avente una vetustà di almeno dieci anni, calcolata dalla data di rilascio del certificato di abitabilità.

(2) Il prezzo di cessione delle abitazioni corrisponde al prezzo di mercato determinato dall'ufficio estimo provinciale, tenendo conto delle spese di manutenzione straordinaria, autorizzate dall'IPES, sostenute dal conduttore.

(2/bis) Gli acquirenti in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali possono chiedere la riduzione del prezzo di cessione del 20 per cento.184) 

(2/ter) Per le abitazioni cedute in proprietà ai sensi del comma 1 non possono essere richieste le agevolazioni per l'acquisto di abitazioni di cui al capo 8.185) 

(3) Sono esclusi dalla cessione gli alloggi di servizio dell'IPES, gli alloggi previsti nel regolamento di esecuzione dell'articolo 22, comma 5, e gli alloggi assegnati a particolari categorie sociali o a persone anziane.

(4) L'IPES è autorizzato ad alienare immobili che non servono ai suoi fini istituzionali o a permutarli con alloggi o con altri immobili suscettibili di essere trasformati in abitazioni.

(5) Le disposizioni del presente capo trovano applicazione anche per le abitazioni di proprietà della Provincia affidate in amministrazione all'IPES. La vendita di abitazioni di proprietà della Provincia viene effettuata dall'IPES per conto della Provincia. Il ricavato dalla vendita delle abitazioni viene rimesso al bilancio provinciale, previa detrazione di una quota del 5 per cento per rimborso spese.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987 - Cessione in proprietà degli alloggi ex INCIS
184)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
185)
Il comma 2/ter è stato inserito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.