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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da vendita forzata)  

(1)  Qualora un’abitazione costruita, acquistata o recuperata con le agevolazioni edilizie di cui alla presente legge sia minacciata da vendita forzata, il proprietario può essere autorizzato, al fine di evitare la vendita forzata, a cedere l’abitazione all’IPES. L’autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa può essere concessa in considerazione della causa dell’indebitamento e delle condizioni economiche, sociali e familiari del richiedente.

(2)  Il prezzo di acquisto che l’IPES può pagare corrisponde al valore convenzionale dell’abitazione, determinato ai sensi dell’articolo 7. Qualora l’abitazione venga assegnata al venditore in locazione ai sensi del comma 3, il prezzo di acquisto è diminuito del 20 per cento. Il venditore deve consentire che il prezzo di acquisto venga utilizzato prioritariamente per il pagamento dei debiti.

(3)  L’IPES assegna in locazione l’abitazione acquistata o altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia al precedente proprietario in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all’assegnazione di abitazioni e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un’abitazione dell’IPES.

(4) Qualora un’abitazione acquistata dall’IPES ai sensi del presente articolo venga inserita in un piano di vendita ai sensi dell’articolo 124, il precedente proprietario per un periodo di 20 anni non è autorizzato all’acquisto e si applica quanto disposto dall’articolo 124, comma 3.35)

35)
L'art. 29 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.