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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 23/bis (Permuta di abitazioni)

(1) Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, l'IPES può permutare proprie abitazioni con abitazioni di altri proprietari. Allo stesso modo l'IPES può essere autorizzata a dare in locazione abitazioni ad altri enti qualora questi diano a loro volta in locazione all'IPES abitazioni di cui dispongono. I canoni di locazione dovuti vengono determinati in base ad una perizia dell'Ufficio estimo.29) 

29)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 41, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.