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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 22 (Programmi di costruzione dell'IPES)  

(1) I programmi di costruzione dell'IPES vengono approvati dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale all'edilizia abitativa, tenendo conto del fabbisogno di alloggi risultante dalle domande di assegnazione di un alloggio in locazione, presentate nei singoli comuni.23) 

(2) Nei programmi di costruzione dell'IPES viene anche determinato il numero degli alloggi da riservare alle categorie speciali previste dalla legge; in tale contesto almeno il 20 per cento degli alloggi complessivamente programmati può essere riservato agli anziani.

(3) Nei programmi di costruzione dell'IPES viene anche determinato il numero degli alloggi da riservare a particolari categorie sociali. Queste categorie vengono definite nella stessa delibera di approvazione del programma di costruzione. I requisiti oggettivi e soggettivi per tali categorie e per le persone anziane sono stabiliti dalla Giunta provinciale anche in deroga a quelli previsti dalla presente legge.

(4) Per la sistemazione di persone in situazione di handicap l'IPES è autorizzato a costruire, acquistare, recuperare e prendere in locazione e ad adattare alle esigenze della persona in situazione di handicap anche singoli alloggi.

(5) 24) 

(6) Per facilitare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della legge urbanistica provinciale, la sistemazione temporanea di famiglie che devono sgomberare la loro attuale abitazione, l'IPES è autorizzato ad acquistare o a locare sul mercato libero abitazioni.

(7)  Nei programmi di costruzione dell’IPES può essere prevista anche la realizzazione di case-albergo per lavoratori, per persone singole che a causa di separazione personale devono lasciare la casa coniugale, per studenti, per persone in situazione di handicap e per persone appartenenti alle particolari categorie sociali.25) 

23)
Vedi l'art. 1 della L.P. 20 settembre 1985, n. 14, riportato in nota all'art. 35 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
24)
Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
25)
L'art. 22, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.