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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 20 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

(1) Tutte le deliberazioni dell'IPES sono pubblicate mediante affissione all'albo nella sede dell'ente per dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Tale pubblicazione deve avvenire entro dieci giorni dall'adozione.

(2) Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.

(3) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione. In tal caso, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione.