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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 19 (Vigilanza sull'IPES)

(1) Devono essere sottoposte al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale le seguenti deliberazioni dell'IPES:

  1. i regolamenti;
  2. l'ordinamento degli uffici e la struttura dei servizi;
  3. il bilancio di previsione e relative variazioni;
  4. il conto consuntivo;
  5. il regolamento del personale e gli accordi di comparto con le relative modifiche;
  6. le convenzioni tra l'IPES ed altri enti;
  7. l'assunzione di mutui;
  8. l'indennità di carica spettante al Presidente, al Vicepresidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

(2) Delle rimanenti delibere l'IPES trasmette alla Giunta provinciale entro sette giorni dalla data della deliberazione l'elenco corrispondente. Qualora la Giunta provinciale ne faccia richiesta, le singole deliberazioni devono essere trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'IPES è inoltre tenuta a trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, copia degli atti di cui viene fatta domanda dalla Giunta provinciale. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre facoltà di sottoporre di propria iniziativa proprie deliberazioni al controllo di legittimità.

(3) La Giunta provinciale, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi, i regolamenti o lo statuto dell'IPES, nonché quelle che comportino l'evidente lesione degli interessi dell'IPES stesso o della Provincia. Per le deliberazioni concernenti atti regolamentari e per le eventuali modificazioni detto termine è fissato in 60 giorni.

(4) La Giunta provinciale, in caso di ritardo od omissioni da parte degli organi ordinari previamente invitati a provvedere, invia apposito commissario per compiere atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti.

(5) Le deliberazioni di cui al comma 1, relative al bilancio e variazioni, sono esecutive se la Giunta provinciale non ne pronunci l'annullamento entro il termine perentorio di 60 giorni per quanto concerne il bilancio e 30 giorni per quanto concerne le relative variazioni. I suddetti termini decorrono dalla data di ricevimento.

(6) L'IPES rende conto annualmente alla Giunta provinciale, entro i termini da essa fissati con deliberazione, dello stato di attuazione dei programmi di costruzione anche in ordine alle spese sostenute ed ai risultati conseguiti.