(1) Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'IPES vengono nominati dalla Giunta provinciale per il periodo della propria durata in carica.
(2) Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci sono incompatibili con quelle di consigliere regionale.
(3) La Giunta provinciale può sciogliere il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'IPES e nominare un commissario, quando questi non adempiano in modo grave o ripetutamente agli obblighi stabiliti dalla legge o dallo statuto dell'IPES o quando per qualsiasi ragione non siano in grado di funzionare. L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci.