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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 16 (Nomina e scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci)

(1) Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'IPES vengono nominati dalla Giunta provinciale per il periodo della propria durata in carica.

(2) Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci sono incompatibili con quelle di consigliere regionale.

(3) La Giunta provinciale può sciogliere il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'IPES e nominare un commissario, quando questi non adempiano in modo grave o ripetutamente agli obblighi stabiliti dalla legge o dallo statuto dell'IPES o quando per qualsiasi ragione non siano in grado di funzionare. L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci.