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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 105 (Elenco dei locatari)

(1) L'IPES ha l'obbligo di conservare un elenco dei locatari ai quali è stata assegnata un'abitazione di edilizia residenziale pubblica. I locatari devono fornire i dati necessari per il rispetto delle norme vigenti.

(2) Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti i dati che i richiedenti devono fornire e i termini entro i quali i dati devono essere forniti.