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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 104 (Cambio di alloggi)

(1) Chi ha ricevuto in assegnazione un'abitazione in locazione può chiedere l'assegnazione di un'altra abitazione più adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Chi ottiene un'abitazione in locazione, in cambio deve restituire l'abitazione fino a quel momento occupata libera da persone e cose entro il termine fissato per l'occupazione della nuova abitazione. L'assegnazione di un'abitazione in cambio avviene con decreto del Presidente dell'IPES.

(2) L'IPES forma un elenco di locatari che occupano alloggi in cui il numero dei vani, esclusi i vani accessori, è superiore al numero dei componenti della famiglia, sempre che la superficie utile abitabile sia maggiore di 50 metri quadrati per una persona e di ulteriori 15 metri quadrati per ciascun'altra persona.

(2/bis)  Ai locatari oltre i 65 anni di età, che risultano nell’elenco di cui al comma 2, il presidente dell’IPES assegna un alloggio adeguato nella stessa zona. I costi del trasferimento sono a carico dell’IPES. Se l’appartamento assegnato non viene accettato, si applica il canone ai sensi dell’articolo 113. Dal cambio alloggio sono esclusi gli assegnatari che documentano gravi motivi di salute.173) 

(3) Qualora l'occupazione di un'abitazione con un numero di vani, esclusi quelli accessori, superiore al numero dei componenti la famiglia perduri per più di un anno, il Presidente dell'IPES, sentita la Commissione per l'assegnazione, può revocare l'assegnazione dell'alloggio e assegnare al locatario contestualmente un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia. I costi del trasferimento vanno in tal caso a carico dell'IPES e vengono coperti col ricavato dei canoni di locazione.

(4) Per facilitare nell'interesse delle persone anziane il cambio di alloggi, l'IPES può riservare una parte delle abitazioni di nuova costruzione al cambio di alloggi di cui al comma 1.174) 

173)
L'art. 104, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 27, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 30, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
174)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 33 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.