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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 99 (Presentazione delle domande)

(1) Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione devono essere presentate o rinnovate nei mesi di settembre ed ottobre di ogni anno all'IPES o al comune territorialmente competente.

(2) Le domande presentate al comune devono essere inoltrate all'IPES entro il 20 novembre.

(3) Per motivate ragioni la Giunta provinciale può stabilire altri termini rispetto a quelli di cui al comma 1.164) 

164)
L'art. 99 è stato sostituito dall'art. 36 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.