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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 90 (Entità dell'agevolazione e convenzione)    delibera sentenza

(1) Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), non può essere superiore al 40 per cento del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

(1/bis)  Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all’articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88. 146)

(2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base a programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale.147) 

(3)  Qualora le abitazioni siano realizzate da comuni o società o enti senza fine di lucro, deve essere stipulata una convenzione con l’amministrazione provinciale ove sono stabiliti i criteri per l’erogazione del contributo a fondo perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione nonché, se del caso, del prezzo di cessione delle abitazioni in osservanza dei principi della presente legge e con adeguate garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi assunti.148) 

(4)  Qualora le abitazioni siano realizzate dall’IPES, i criteri di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.148) 

(5)  La Giunta provinciale può determinare un canone di locazione per gli alloggi realizzati secondo il presente articolo anche in misura maggiore a quello di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo. Per tali abitazioni è esclusa la concessione del sussidio casa di cui all’articolo 91.148) 149)

(6)  Qualora nel programma di costruzione sia previsto che le abitazioni siano cedute in proprietà ai conduttori in un momento stabilito nello stesso programma di costruzione, nella convenzione di cui al comma 3 può anche essere previsto che i futuri locatari concorrano al costo di costruzione dell’abitazione con una propria quota.148) 

(7)  Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute ai sensi del comma 6 in proprietà ai locatari, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6 della presente legge.148) 

(8)  Se è previsto che un’abitazione sia ceduta in proprietà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I), va stipulata una convenzione con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l’altro stabiliti il prezzo d’acquisto, le anticipazioni e le rate mensili. La convenzione deve corrispondere alle direttive della Giunta provinciale, che vanno emanate entro 180 giorni.150)

massimeDelibera 20 settembre 2010, n. 1527 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione dei criteri per la realizzazione di alloggi per il "ceto medio" (modificata con delibera n. 984 del 27.06.2011, delibera n. 146 del 10.02.2015 e delibera n. 965 del 25.08.2015)
massimeDelibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per 1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)
146)
L'art. 90, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
147)
L'art. 90, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 23, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
148)
I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 90 sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
149)
L'art. 90, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 25, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
150)
L'art. 90, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 26, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.