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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 2 (Categorie di interventi)             delibera sentenza

(1) Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto:

  • A)  La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per l'attuazione dei programmi di costruzione di cui all'articolo 22.
  • B)  La concessione di contributi pluriennali costanti all'IPES per l'ammortamento di mutui stipulati dall'IPES su autorizzazione della Giunta provinciale per l'attuazione dei programmi di costruzione.
  • C)  La concessione di contributi in conto capitale all'IPES:
    • 1)  per l'acquisto di abitazioni nei casi previsti dagli articoli 29 e 39;
    • 2)  per l'esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali.
  • D)  Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari nei seguenti casi:
    • 1)  interventi di emergenza, quando questa è determinata da calamità naturali, estesi all'emergenza determinata da catastrofi;
    • 2)  interventi di emergenza per gravi casi sociali.
  • E1)  La concessione a richiedenti singoli o associati in cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
  • E2)  La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti di credito da richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
  • E3)  La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
  • E4)  La concessione di contributi a fondo perduto in alternativa ai mutui, contributi per interessi e contributi decennali costanti previsti alle lettere E1), E2) ed E3).
  • F1)  La concessione a richiedenti singoli di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
  • F2)  La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati da richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
  • F3)  La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti signoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
  • F4)  La concessione di contributi a fondo perduto a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
  • G)  Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di:
    • 1)  contributi a fondo perduto a richiedenti che assumano per le abitazioni recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata;
    • 2)  contributi a fondo perduto ai comuni;
    • 3)  contributi a richiedenti che assumano per le abitazioni acquistate e recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata.3)
  • H)  Ilfinanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata mediante:
    • 1)  l'assunzione diretta a carico della Provincia del 50 per cento delle indennità di esproprio dovute per le aree per l'edilizia abitativa agevolata;
    • 2)  la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale ai comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro; 4)
    • 3)  la concessione di contributi "una tantum" a persone in possesso dei requisiti per essere assegnatari di aree per l'edilizia abitativa agevolata.
  • I)  La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell'IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, oppure costruire case-albergo per lavoratori e studenti. I contributi possono essere concessi anche per la realizzazione di abitazioni mediante il recupero di edifici esistenti.5)
  • K)  La concessione a conduttori meno abbienti di contributi mensili (sussidio casa) per l'integrazione del canone di locazione. Per la concessione del sussidio casa l'amministrazione provinciale può avvalersi dell'IPES o delle comunità comprensoriali.6)
  • L)  La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone in situazione di handicap, nonché per l'adeguamento di abitazioni alle esigenze della persona in situazione di handicap.
  • M)  La promozione di iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata, per favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata, il finanziamento di studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono tali finalità.
  • N)  La concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40.
  • O)  Il finanziamento di progetti pilota realizzati tramite l'IPES, aventi in particolare ad oggetto il risparmio energetico nell'edilizia abitativa.
  • P)  La concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione di lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale. A tal fine la Giunta provinciale approva un programma nel quale vengono determinati il numero degli alloggi per i quali viene concesso un contributo e le categorie di lavoratori ai quali gli alloggi possono essere dati in locazione. Il contributo non può essere superiore al 30 per cento del canone provinciale delle abitazioni messe a disposizione, determinato ai sensi dell'articolo 7. 7)
  • Q1) La concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Il modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa mediante l’adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la Provincia; 8)
  • Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il finanziamento della proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio;9)
  • R)  La concessione di agevolazioni sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio privato. 10)

(2) Qualora il responsabile del procedimento per l'istruzione della domanda di concessione delle agevolazioni edilizie rilevi che per il richiedente sussista un altro tipo di agevolazione più favorevole a quella richiesta, propone al richiedente la trasformazione della domanda. Il richiedente può chiedere la trasformazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Qualora la domanda di trasformazione non venga presentata, rimane ferma l'originaria domanda.

massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 714 - Edilizia abitativa agevolata – Ottimizzazione delle risorse e semplificazione burocratica nell’ambito delle agevolazioni edilizie dall'1.09.2015
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
massimeDelibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per 1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
massimeDelibera N. 1107 del 03.04.2006 - Edilizia abitativa agevolata: Categorie di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E3), F1) e F3), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - sospensione della presentazione di domande a partire dall'01.05.2006
massimeDelibera N. 1884 del 30.05.2005 - Edilizia abitativa agevolata: contributi ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera P) della legge provinciale del 27.12.1998, n. 13n nel testo vigente.Modifica del programma riguardante il numero di alloggi e delle categorie di lavoratori ai quali possono essere dati in affitto nonché della convenzione tipo approvata con deliberazione n. 4005 del 4.11.2002
3)
Il punto 3) della lettera G), dell'art. 2, comma 1, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 settembre 2013, n. 14.
4)
Il numero 2) della lettera H), comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
5)
La lettera I), dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall' art. 1, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
6)
La lettera K) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2008. n. 9.
7)
La lettera P) è stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
8)
La lettera Q1) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
9)
La lettera Q2) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
10)
La lettera R) è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.