(1) Il ricavo dall'alienazione di aree per insediamenti produttivi è vincolato all'acquisto e apprestamento di nuove aree aventi la medesima destinazione ed all'acquisizione di complessi aziendali ai sensi degli articoli 35/quater e 35/sexies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.
(2) All'iscrizione in bilancio delle entrate di cui al comma 1 e delle corrispondenti spese può farsi luogo con la procedura di cui agli articoli 23 e 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.49)