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Costituzione della Repubblica italiana
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Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 08/03/2016
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Normativa provinciale
Ordinamento forestale
B
Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21
TITOLO V
Norme transitorie e finali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21
1)
Ordinamento forestale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.
Art. 62 (Prima applicazione)
Art. 63 (Abrogazione di disposizioni)
Art. 64
Art. 65 (Entrata in vigore)
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
b) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
g) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
A
B
a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21
C
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
1. DEFINIZIONE DELLA MEDICINA GENERALE
2. LE CARATTERISTICHE DELLA MEDICINA GENERALE/ DI FAMIGLIA
Principi generali
Assistenza primaria
Art. 14 (Rapporto ottimale)
Art. 15 (Copertura delle zone carenti di assistenza primaria)
Art. 16 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
Art. 17 (Requisiti e apertura degli studi medici)
Art. 18 (Sostituzioni)
Art. 19 (Incarichi provvisori)
Art. 20 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
Art. 21 (Scelta del medico)
Art. 22 (Revoca e ricusazione della scelta)
Art. 23 (Revoche d'ufficio)
Art. 24 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)
Art. 25 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
Art. 26 (Compiti del medico di medicina generale con compenso a quota fissa)
Art. 27 (Compiti con compenso a quota variabile)
Art. 28 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
Art. 29 (Consulto con lo specialista)
Art. 30 (Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero)
Art. 31 (Assistenza farmaceutica e modulistica)
Art. 32 (Richiesta di indagini specialistiche proposte di ricovero o di cure termali)
Art. 33 (Certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti)
Art. 34 (Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili)
Art. 35 (Medicina di gruppo)
Art. 36 (Medicina in rete)
Art. 37 (Interventi socio assistenziali)
Art. 38 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
Art. 39 (Visite occasionali)
Art. 40 (Libera professione)
Art. 41 (Informazioni al pubblico)
Art. 42 (Trattamento economico)
Art. 43 (Contributi previdenziali, per l'assicurazione di malattia e contro gli infortuni)
Art. 44 (Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria del Comprensorio)
Art. 45 (Prestazioni e attività aggiuntive)
Art. 46 (Forme organizzative innovative: equipes territoriali)
Art. 47 (Trattamento economico per la partecipazione a equipes territoriali)
Art. 48 (Continuità assistenziale)
Art. 49 (Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi)
Art. 50 (Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali)
Art. 51 (Continuità assistenziale notturna nei giorni feriali nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)
Art. 52 (Continuità assistenziale festiva e prefestiva nei rimanenti distretti e ambiti territoriali)
Art. 53 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
Art. 54 (Assistenza ai turisti)
Art. 55 (Obbligatorietà delle prestazioni)
Art. 56 (Disapplicazione dei vecchi accordi)
Art. 57 (Norme finali)
Art. 58 (Norme transitorie)
Prestazioni aggiuntive
ALLEGATO C (art. 32)
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
Assistenza domiciliare integrata
Assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e comunità
Allegato G (artt. 5 e 15)
Formazione delle graduatorie
Attività didattica e tutoriale
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
c) Accordo15 settembre 2008
d) Accordo5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
f) Accordo 14 luglio 2015, n.
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico