(1) In attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e accessibilità totale, a decorrere dal 1° luglio 2013 la Provincia, gli enti da essa dipendenti e quelli a ordinamento provinciale, comprese le società partecipate, le società in-house e le aziende speciali, rendono accessibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sui propri siti internet, con link visibile nella homepage, i provvedimenti che dispongono:
- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, premi, incentivi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle imprese;
- 53)
- l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati.
(2) Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazione.
(3) I provvedimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati per un anno.
(4) La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a 1.000 euro.
(5) All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(6) La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo. 54)
La lettera b) dell'art. 28/bis, comma 1, è stata abrogata dall'art. 60, comma 1, lettera b), della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16.
L'art. 28/bis è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.