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In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione)         delibera sentenza

(1)  Oltre agli atti per i quali sia già previsto dalla legge, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione quelli che interessano la generalità o determinate categorie di cittadini.

(2)  Sono pubblicati sul sito della Rete civica dell'Alto Adige, entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'esercizio precedente, l'elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze, con l'indicazione della ragione dell'incarico stesso e dell'ammontare rispettivamente erogato, nonché l'elenco nominativo dei beneficiari di qualsiasi provvidenza o beneficio economico erogato dalla Provincia, con l'indicazione del relativo titolo, con l'esclusione di quelli attinenti all'assistenza sanitaria, sociale, previdenziale, scolastica ed universitaria. 48)

(2/bis)  Sul sito della Rete civica dell'Alto Adige sono altresì pubblicati, con la medesima scadenza di cui al comma 2, gli incarichi di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società partecipate, anche in forma indiretta attraverso società controllate, dalla Provincia o da uno o più comuni della provincia, conferiti su indicazione del socio provinciale o comunale, ed i relativi compensi, nonché gli incarichi di presidente o di membro di consiglio di amministrazione di istituti o enti istituiti con legge o altra disposizione provinciale o regolamento comunale, ed i relativi compensi corrisposti a carico delle società, enti o istituti di cui al presente comma. 49) 

(2/ter)  Sono soggetti a pubblicazione con le modalità di cui al comma 2/bis, anche gli incarichi di amministratore, direttore generale o di dirigente equivalente delle società controllate, anche in forma indiretta, aventi sede nel territorio provinciale e degli enti e degli istituti di cui al comma 2/bis, nonché i relativi compensi corrisposti a carico delle stesse società, enti o istituti. 50) 

(2/quater)  Alle pubblicazioni di cui ai commi 2/bis e 2/ter provvedono, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio, le società, gli enti e gli istituti interessati. Nel caso di cariche e compensi di cui al comma 2/bis, relativi a società non aventi sede nel territorio provinciale, alla pubblicazione provvedono, con le medesime modalità e nei medesimi termini, direttamente le persone cui sono conferiti gli incarichi. La mancata pubblicazione comporta l'irrogazione, da parte del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 51) 

(3)  Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, ove essa sia integrale, il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato. 52)

massimeDelibera 29 luglio 2014, n. 938 - Approvazione del Piano pluriennale per la trasparenza 2014 - 2016 e del "Codice di comportamento del personale e dei dirigenti della Provincia"
48)
L'art. 28, comma 2, è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
49)
L'art. 28, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi modificato dall'art. 13, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
50)
Il comma 2/ter è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.
51)
L'art. 28, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, poi sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, ed infine così modificato dall'art. 13, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
52)
L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
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