(1) Oltre agli atti per i quali sia già previsto dalla legge, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione quelli che interessano la generalità o determinate categorie di cittadini.
(2) Sono pubblicati sul sito della Rete civica dell'Alto Adige, entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'esercizio precedente, l'elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze, con l'indicazione della ragione dell'incarico stesso e dell'ammontare rispettivamente erogato, nonché l'elenco nominativo dei beneficiari di qualsiasi provvidenza o beneficio economico erogato dalla Provincia, con l'indicazione del relativo titolo, con l'esclusione di quelli attinenti all'assistenza sanitaria, sociale, previdenziale, scolastica ed universitaria. 48)
(2/bis) Sul sito della Rete civica dell'Alto Adige sono altresì pubblicati, con la medesima scadenza di cui al comma 2, gli incarichi di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società partecipate, anche in forma indiretta attraverso società controllate, dalla Provincia o da uno o più comuni della provincia, conferiti su indicazione del socio provinciale o comunale, ed i relativi compensi, nonché gli incarichi di presidente o di membro di consiglio di amministrazione di istituti o enti istituiti con legge o altra disposizione provinciale o regolamento comunale, ed i relativi compensi corrisposti a carico delle società, enti o istituti di cui al presente comma. 49)
(2/ter) Sono soggetti a pubblicazione con le modalità di cui al comma 2/bis, anche gli incarichi di amministratore, direttore generale o di dirigente equivalente delle società controllate, anche in forma indiretta, aventi sede nel territorio provinciale e degli enti e degli istituti di cui al comma 2/bis, nonché i relativi compensi corrisposti a carico delle stesse società, enti o istituti. 50)
(2/quater) Alle pubblicazioni di cui ai commi 2/bis e 2/ter provvedono, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio, le società, gli enti e gli istituti interessati. Nel caso di cariche e compensi di cui al comma 2/bis, relativi a società non aventi sede nel territorio provinciale, alla pubblicazione provvedono, con le medesime modalità e nei medesimi termini, direttamente le persone cui sono conferiti gli incarichi. La mancata pubblicazione comporta l'irrogazione, da parte del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 51)
(3) Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, ove essa sia integrale, il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato. 52)