(1) Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 21 e 22 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 della legge n. 241 del 1990.
(2) Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 21 e 22 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.