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In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 2/bis (Indebita percezione di vantaggi economici)                                   delibera sentenza

(1)  Qualora dal controllo di cui all’articolo 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire può essere al massimo dieci volte la parte dell’agevolazione indebitamente percepita. Nell’ambito del diritto allo studio il dichiarante, invece, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, decade dalla parte del beneficio ricevuto, conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. 12) 13)

(2)  Con il provvedimento di revoca o di archiviazione viene altresì disposto che la persona che ha posto in essere intenzionalmente l’azione o l’omissione o vi abbia concorso, l’ente da essa rappresentata o chi ne ha comunque tratto consapevolmente profitto, non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Con esclusione dei casi di recidiva, il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole ripartizioni o settori. Tali disposizioni trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli.12)

(3)  L’organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato in caso di:

  1. persone aventi diritto all’assegno del minimo vitale;
  2. persone indigenti, bisognevoli di cure mediche indispensabili;
  3. enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico; 12)
  4. una richiesta di borsa di studio. 14) 

(4)  Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali. 15) 16)

(4/bis)  Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo. 17)

(5)  Dai fatti e dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è esclusa la mancata comunicazione di informazioni sull'ottenimento di sovvenzioni, contributi, sussidi e borse di studio, premi, incentivi, o altre agevolazioni economiche di qualsiasi tipo agli uffici provinciali che concedono e liquidano tali importi. 18)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008 - Intimazione alla restituzione contributo ex L.P. n. 4/1997 - omissione impugnativa della presupposta delibera giuntale di revoca - inammissibilità del ricorso giurisdizionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - ripetizione di contributi indebitamente erogati - obbligo di recupero - buona fede del percipiente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005 - Edilizia abitativa agevolata -revoca di agevolazioni - controlli - comunicazione della Polizia municipale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria
12)
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2/bis, sono stati così sostituiti dall'art. 18, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
13)
L'art. 2/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
14)
La lettera d) dell'art. 2/bis, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
15)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 35 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, modificato dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, ed infine così modificato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 47, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
16)
L'art. 2/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
17)
L'art. 2/bis, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 4/bis, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1 rispettivamente dall'art. 11, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
18)
L'art. 2/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
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