(1) Contro gli atti amministrativi, adottati dal Presidente della giunta provinciale, dagli assessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o loro organi delegati, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.
(2) Contro gli atti amministrativi di organi collegiali provinciali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
(3) La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi dei commi 1 e 2 deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
(4) Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
(5) Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
(6) I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, ad organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla provincia o sue aziende o enti dipendenti, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
(7) D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dal comma 5, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
(8) Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
(9) Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto, tramite la ripartizione provinciale competente in materia, deduzioni e documenti.
(10) L'organo decidente o il responsabile dell'istruttoria, possono disporre gli accertamenti che ritengono utili ai fini della decisione del ricorso.
(11) L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge; se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente; se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
(12) La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
(13) Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, salvo che non sia diversamente disposto da legge speciale.
(14) Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono un termine maggiore di quello indicato nel comma 4 per proporre ricorso amministrativo.