(1) Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche.
(2) La pianta organica non può superare i parametri previsti tramite regolamento della Giunta Provinciale. 20)