(1) La gestione delle azioni formative di cui all'articolo 2 può essere affidata dalla Giunta provinciale alle strutture organizzative provinciali della formazione professionale o a terzi, privati, enti pubblici, istituti ed università mediante convenzione.
(2) La Giunta provinciale può concedere contributi, fino ad un massimo dell'80% delle spese di gestione ritenute ammissibili, ad enti pubblici o privati che organizzano corsi che perseguono le finalità di cui all'articolo 1. I contributi sono liquidabili, dietro presentazione di documentazione delle spese sostenute e previa verifica dei risultati, in un'unica soluzione a conclusione dell'iniziativa, o in forma rateale durante lo svolgimento della stessa.