In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 7 (Validità dell'iscrizione all'albo)

(1)  L'iscrizione nell'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

(2)  Il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.