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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 6/bis (Prestazione temporanea ed occasionale)

(1)  Le persone che si spostano in provincia di Bolzano da un altro Stato dell’Unione europea per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui all’articolo 3 informano anticipatamente, con qualsiasi mezzo idoneo, l’Ufficio provinciale competente, allegando quanto prescritto dalla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

(2)  In seguito alla comunicazione di cui al comma 1, in occasione della prima prestazione dell’attività deve essere effettuata la verifica della qualifica professionale, delle conoscenze dell’interessato e della copertura assicurativa per l’attività in provincia di Bolzano, onde evitare rischi per la salute e la sicurezza dei clienti. In caso di differenze sostanziali tra la qualifica professionale del prestatore e la formazione richiesta dalle norme provinciali, che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza dei clienti, il richiedente può colmare tali lacune attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale. Gli oneri della prova attitudinale sono a carico dell’interessato. 6)

6)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.