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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 5 (Condizioni per l'iscrizione all'albo)   delibera sentenza

(1)  Possono ottenere l'iscrizione nell'albo delle guide alpine e degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica conseguita anche all'estero, nonché dei seguenti requisiti:

  1. età minima di 21 anni per le guide alpine e di 18 anni per gli aspiranti guida;
  2. idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
  3. possesso del diploma di scuola media inferiore;
  4. non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
  5. residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della provincia. 4)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000 - Competenza e giurisdizione - guide alpine - iscrizione in albi e registri professionali
4)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 19 luglio 1994, n. 3.