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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 25 (Norme transitorie)

(1)  A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della licenza di cui all'articolo 1 della legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54, è rilasciata d'ufficio, alla scadenza per il suo rinnovo e con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 7, la tessera di riconoscimento. La validità delle licenze in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza per il rinnovo.

(2)  Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro di cui all'articolo 10 della L.P. n. 54/1978sono trascritte d'ufficio all'albo professionale delle guide alpine.

(3)  Le autorizzazioni per le scuole di alpinismo, rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della L.P. n. 54/1978, conservano la validità fino alla loro scadenza.

(4)  I procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio di licenze a guide alpine ed aspiranti guida, o autorizzazioni per scuole di alpinismo, nonché i corsi di formazione e aggiornamento iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge, vanno portati a compimento ai sensi della L.P. n. 54/1978.

(5)  Nella prima applicazione della presente legge i candidati che abbiano frequentato il ciclo di corsi di formazione dell'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI) rispettivamente per aspiranti guida-guida alpina oppure siano in possesso di una qualficazione equipollente conseguita all'estero sono ammessi all'esame di licenza.26) 

(6)  Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 23 le iniziative e gli investimenti che siano stati attuati dopo il 1° gennaio 1991. Per tali iniziative deve essere presentata domanda entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

26)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 26, comma 6, della L.P. 19 luglio 1994, n. 3.