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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 22 (Consulta per le attività alpinistiche)

(1)  La consulta per le attività alpinistiche è composta:

  1. dall'assessore competente in materia o da un suo delegato, quale presidente;
  2. da due funzionari di qualifica funzionale non inferiore alla VI, addetti alle ripartizioni provinciali competenti in materia di turismo e di tutela ambientale;
  3. da quattro rappresentanti di associazioni alpinistiche o di soccorso alpino, aventi sede in provincia;
  4. da due rappresentanti del collegio delle guide;
  5. da un rappresentante dell'associazione degli albergatori e pubblici esercenti più rappresentativa in provincia;
  6. da un rappresentante dell'associazione provinciale dei maestri di sci maggiormente rappresentativa in provincia;
  7. da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;
  8. da un rappresentante dell'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa in provincia.

(2)  Funge da segretario un impiegato della ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

(3)  La consulta esercita le funzioni previste dalla presente legge ed è organo consultivo della Provincia nelle materia riguardanti le attività alpinistiche, il patrimonio alpinistico e il soccorso alpino.

(4)  La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. È garantita in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.