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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 20 (Sanzioni disciplinari e ricorsi)

(1)  Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero violino le norme di cui agli articoli 12 e 13, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonizione scritta;
  2. censura;
  3. sospensione dall'albo per un periodo da un mese ad un anno;
  4. radiazione dall'albo.

(2)  I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio, a maggioranza assoluta dei componenti.

(3)  Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale, entro 30 giorni dalla loro notifica. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutorietà del provvedimento.