In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 19 (Vigilanza)

(1)  Sono incaricati del controllo dell'osservanza della presente legge i dipendenti addetti alla ripartizione competente in materia di turismo, espressamente designati con decreto dell'assessore al turismo.

(2)  La Giunta provinciale provvede a dotare il personale provinciale di cui al comma precedente dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento delle funzioni per i sopralluoghi e le ispezioni da effettuarsi.

(3)  La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad applicare il trattamento di cui sopra ai componenti delle commissioni previste dalla presente legge.