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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 2 (Oggetto della professione di guida alpina - guida sciatore)

(1)  È guida alpina - guida sciatore, di seguito denominata guida alpina, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

  1. accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia, sia su ghiaccio o comunque in escursioni in montagna;
  2. accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;
  3. insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.