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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 16 (Scuola di alpinismo)  

(1)  Sono scuole di alpinismo le organizzazioni stabili che svolgono professionalmente l'attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche mediante corsi di roccia, di ghiaccio, di scialpinismo, anche mediante l'accompagnamento in escursioni alpine e scialpinistiche, senza limiti di durata e di numero di partecipanti.

(2)  Le scuole di alpinismo possono essere istituite per iniziativa di almeno una guida alpina che, per lo svolgimento dell'attività, deve avvalersi della collaborazione di almeno due guide alpine.

(3) L’attivazione di scuole di alpinismo è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall’assessore provinciale competente in materia, previo parere del collegio provinciale per le guide e della consulta provinciale per le attività alpinistiche. 14)

(4)  L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo deve essere svolta esclusivamente da guide alpine, rispettivamente da aspiranti guida, purché il loro numero non superi quello delle guide alpine, iscritti nell'albo provinciale o ad esso temporaneamente aggregati.

(5)  Agli effetti della presente legge non è subordinata ad autorizzazione alcuna attività alpinistica organizzata dalle associazioni alpinistiche riconosciute, per finalità statutarie per i propri soci e senza scopo di lucro. Gli istruttori delle società alpinistiche svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni o compensi a nessun titolo.

14)
L'art. 16, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 5, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.