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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 15 (Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine)

(1)  Spetta all'assemblea del collegio provinciale:

  1. eleggere il direttivo;
  2. approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
  3. pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

(2)  Spetta al direttivo del collegio provinciale:

  1. svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale, nonché l'iscrizione nel medesimo e il rinnovo della stessa;
  2. vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
  3. mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri Paesi;
  4. dare parere, ove richiesto, alla Provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgano l'ordinamento e la disciplina della professione, l'attività delle guide alpine e degli aspiranti guida o riguardino in generale l'alpinismo e il turismo montano;
  5. collaborare, avvalendosi della commissione tecnica, con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;
  6. contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
  7. stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
  8. svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita.