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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 12 (Doveri della guida alpina)

(1)  Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.

(2)  È fatto obbligo alle guide alpine e agli aspiranti guida di apporre sulla propria divisa, durante lo svolgimento dell'attività professionale, il distintivo ufficiale e di recare appresso la tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente del collegio professionale.

(3)  Le guide alpine e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

(4)  L'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida, esclusa la partecipazione a scuole di alpinismo, non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.