In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 331)
Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1991, n. 57.

Art. 10 (Specializzazione)

(1)  Le guide alpine e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi di formazione, organizzati dalla Provincia o dal collegio nazionale delle guide, e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

  1. arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio,
  2. speleologia,
  3. altre specializzazioni eventualmente definite nel regolamento di esecuzione o dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine.